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La rinuncia all’eredità è revocabile?

13 Settembre 2022
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Come rinunciare all’eredità, quando conviene e cosa bisogna fare per revocare la rinuncia all’eredità.

Chi decide di accettare l’eredità di un’altra persona non può tornare indietro: l’accettazione è infatti irrevocabile. Si tratta quindi di una decisione da prendere con molta attenzione e prudenza visto che, una volta divenuti eredi del defunto, si risponde di tutti i debiti lasciati da quest’ultimo (seppur limitatamente alla propria quota di eredità).

Che succede invece se si decide di rinunciare all’eredità? La rinuncia all’eredità è revocabile? La questione è assai interessante e merita di essere approfondita poiché, come vedremo a breve, è proprio attraverso tale atto che è possibile evitare di rispondere delle obbligazioni pendenti lasciate dal cosiddetto de cuius (ossia il defunto).

 

Indice

1 Cos’è l’accettazione dell’eredità?
2 Quanto tempo c’è per accettare l’eredità?
3 Si può revocare l’accettazione dell’eredità?
4 Cos’è la rinuncia all’eredità?
5 Come si fa la rinuncia all’eredità?
6 La rinuncia all’eredità è revocabile?
7 Come si fa la revoca della rinuncia all’eredità?

Cos’è l’accettazione dell’eredità?

Per diventare eredi di un’altra persona bisogna accettare la sua eredità. L’accettazione è un atto che può essere fatto in modo espresso e formale (ossia con una dichiarazione dinanzi al cancelliere del tribunale o al notaio incaricato di aprire la successione) oppure in modo tacito, con un comportamento cioè da cui si evinca la volontà di accettare (ad esempio, la vendita o l’utilizzo dei beni del defunto, il prelievo dal suo conto corrente, ecc.).

Con l’accettazione dell’eredità si subentra nei debiti lasciati dal defunto in proporzione alla propria quota di eredità, eccezion fatta solo per l’imposta sulle successioni e per le imposte sui redditi per le quali c’è una responsabilità solidale da parte di tutti gli eredi, sicché l’Agenzia delle Entrate può rivolgersi a ciascuno di essi per l’intero importo.
Quanto tempo c’è per accettare l’eredità?

Ci sono 10 anni di tempo per scegliere se accettare l’eredità o rinunciarvi. Il giudice però, su richiesta di un altro erede o dei creditori del defunto, può abbreviare il termine.

Chi invece, al momento della morte del de cuius, possedeva (anche solo in parte) i beni di quest’ultimo – come succede spesso nel caso del figlio convivente – ha un termine più breve: deve provvedere, entro 3 mesi dal decesso, a effettuare l’inventario di tali beni e, nei successivi 40 giorni, dichiarare se intende accettare o rinunciare all’eredità. Se non fa alcuna dichiarazione o fa scadere detti termini, egli si considera erede puro e semplice.
Si può revocare l’accettazione dell’eredità?

Come anticipato sopra, l’accettazione dell’eredità è un atto irrevocabile: per cui, una volta accettata l’eredità, non si può più rinunciare ad essa, anche se si scoprono dei debiti che il defunto aveva nascosto e di cui non si poteva essere a conoscenza.
Cos’è la rinuncia all’eredità?

Viceversa, con la rinuncia all’eredità, il “potenziale erede” (tecnicamente detto «chiamato all’eredità») decide di non subentrare nei diritti che altrimenti gli spetterebbero. Egli quindi rinuncia alla qualità di erede e, conseguentemente, non acquisisce alcuna quota del patrimonio del defunto. Nello stesso tempo, però, non risponde neanche dei debiti lasciati da quest’ultimo.

La rinuncia all’eredità può essere legittimamente manifestata solo dopo l’apertura della successione, dato che una rinuncia precedente comporterebbe l’integrazione di un patto successorio invalido. La rinuncia è inoltre impossibile dopo che l’erede ha ormai accettato.
Come si fa la rinuncia all’eredità?

Il chiamato all’eredità che vuole rinunciare deve fare una dichiarazione davanti al notaio di sua fiducia o al cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, a pena di nullità della dichiarazione stessa (rivolgendosi alla sezione o ufficio successioni, o volontaria giurisdizione, o ad altro ufficio a seconda del tribunale, di norma previo appuntamento).

La dichiarazione di rinuncia viene poi inserita nel registro delle successioni, mentre secondo la dottrina prevalente non deve essere trascritta.

Di regola, per la rinuncia sono necessari i seguenti documenti:

documento di chi rinuncia e suo codice fiscale;
certificato di morte in carta semplice;
copia conforme dell’eventuale verbale di pubblicazione del testamento;
codice fiscale del defunto;
copia conforme del provvedimento di autorizzazione del giudice tutelare, se vi sono incapaci.

La rinuncia all’eredità è revocabile?

La revoca della rinuncia all’eredità è disciplinata dall’articolo 525 del Codice civile.

L’erede può revocare la rinuncia all’eredità e quindi acquisire la qualità di erede a patto che:

non siano decorsi 10 anni dall’apertura della successione (ossia dalla morte del de cuius);
non siano stati divisi già, tra tutti gli eredi, i beni del de cuius, ossia fino a quando l’eredità non è stata acquistata dai chiamati ulteriori che sono subentrati al suo posto a seguito della rinuncia.

Con la revoca della rinuncia all’eredità, dunque, chi prima non era erede lo diventa e conseguentemente può acquisire la quota del patrimonio del de cuius che gli spetterebbe.

La revoca della rinuncia all’eredità non solo soddisfa le esigenze di chi abbia un ripensamento, magari perché, in prima battuta, aveva creduto non conveniente l’accettazione, ma costituisce anche un escamotage per evitare di pagare i debiti del defunto. E questo per una ragione molto semplice. Rinunciando all’eredità, i creditori non possono rivalersi contro il rinunciante. Questi pertanto rinunciano alle proprie azioni e spesso i loro diritti, nel frattempo, si prescrivono. Così, dopo molto tempo, il rinunciante, revocando la rinuncia, torna ad essere erede di un patrimonio ormai “purgato” dai debiti. Insomma, la rinuncia all’eredità e la successiva revoca della rinuncia costituiscono ormai un rodato trucco per non pagare i debiti dell’eredità.
Come si fa la revoca della rinuncia all’eredità?

In giurisprudenza, è dubbio se la revoca della rinuncia all’eredità richieda un atto formale ed esplicito [1] o possa farsi anche con una accettazione tacita (quando cioè il comportamento del rinunciante è incompatibile con la volontà di non accettare la vocazione ereditaria) [2].

Visto su : La legge per tutti

 

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