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Testamento olografo sotto dettatura

20 Marzo 2020
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Testamento olografo sotto dettatura.

Validità del testamento dettato o scritto su indicazione di un’altra persona: l’impugnazione del testamento per incapacità d’intendere e volere.

È valido un testamento sotto dettatura o, al contrario, un testamento dettato e poi firmato? Parliamo chiaramente del «testamento olografo», ossia quello fatto in casa propria, senza notaio. Diversamente, il testamento sarebbe sempre valido perché è proprio la presenza del pubblico ufficiale a garantire la corrispondenza tra il documento e le ultime volontà del suo autore.

Ecco allora cosa dice la legge a riguardo. Partiremo dal caso più semplice e di pronta soluzione: quello del testamento dettato.
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Si può dettare un testamento olografo?

La caratteristica di un testamento olografo è l’autografia: deve cioè essere redatto dalla mano del suo autore. Non può neanche essere scritto al computer e poi firmato, né tantomeno può trattarsi di un file Word lasciato dentro il proprio hard disk. Neanche un testamento fatto in pdf e munito di firma elettronica oppure inviato tramite posta elettronica certificata è, al momento, considerato valido.

Insomma, per essere valido, il testamento olografo deve essere fatto con carta e penna direttamente dal testatore e senza l’assistenza di altre persone.

Ne consegue che non si può dettare il testamento ad altre persone per poi limitarsi a firmarlo. È, infatti, nullo il testamento scritto da persona diversa dal testatore.

Allo stesso modo, è nullo il testamento quando un’altra persona – fosse anche un familiare stretto come un figlio – si limita a condurre materialmente la mano del testatore così come quando il testatore ricalchi a penna un testo redatto da altri a matita.

Al contrario, è valido il testamento se il terzo si limita ad accompagnare la mano per evitare scarti e tremolii.
Testamento sotto dettatura: è valido?

Il testamento non deve essere solo il frutto dell’attività materiale del testatore (ossia della sua scrittura) ma anche della sua volontà. L’autore deve cioè essere in grado di comprendere il significato delle parole che adotta e deve, pertanto, possedere la capacità di intendere e volere. È valido il testamento redatto dal de cuius se, al momento della sua redazione, questi viene ritenuto capace di autodeterminarsi.

Non può fare testamento chi, anche se non interdetto, provi di essere stato, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace di intendere e di volere nel momento in cui ha fatto testamento. Non basta una semplice anomalia dei processi cognitivi come potrebbe essere una leggera demenza senile di cui spesso gli anziani soffrono, crisi di memoria o instabilità di umore. Si deve, al contrario, trattare di una totale incapacità a comprendere il senso delle proprie azioni.

Per ciò, salvo i casi di interdizione e inabilitazione dove l’incapacità non va dimostrata perché già giudicata dal tribunale, un’eventuale incapacità naturale deve essere provata in modo rigoroso e con specifico riferimento temporale all’atto di redazione del testamento; non può, invece, essere sbrigativamente desunta su mera base congetturale dal quadro d’insieme della vita del testatore.

Poiché oggi soggetto che non sia stato interdetto o inabilitato si presume sempre capace, spetta a chi intende impugnare un testamento dimostrare, con ogni mezzo di prova, l’assoluta impossibilità del testatore di autodeterminarsi nel momento in cui ha redatto il testamento stesso.

Pertanto, il testamento sotto dettatura è nullo solo se si dimostra che il testatore, in quello specifico momento, non era in grado di comprendere ciò che stava compiendo nel trascrivere su un foglio quanto un’altra persona gli stava dicendo di scrivere.

Il testamento è, inoltre, un atto unipersonale e unilaterale. Solo il testatore può indicare i beneficiari. Per cui, se anche sono validi i testamenti simultanei o contestuali (ossia quando due persone fanno testamento nello stesso momento, magari confrontandosi), è nullo invece:

il testamento congiuntivo: quando due o più testatori dispongono a vantaggio di un terzo nello stesso documento;
il testamento reciproco: quando due o più testatori nello stesso documento dispongono l’uno a favore dell’altro. È nulla anche l’ipotesi in cui due testatori dispongono l’uno a favore dell’altro tramite due testamenti che hanno pari data e identico contenuto.

Visto su: La legge per tutti

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