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Successione: pro e contro di un testamento pubblico col notaio .

5 Novembre 2018
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Successione: pro e contro di un testamento pubblico col notaio .

Il testamento pubblico, in base alle disposizioni del codice civile, impone alcune formalità particolarmente rigorose; è necessaria obbligatoriamente la presenza del notaio.

Il testamento pubblico è ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni. I testimoni devono essere maggiorenni, capaci d’agire, cittadini italiani o stranieri residenti in Italia e non devono essere interessati nell’atto.

Non possono fare da testimoni i non vedenti, gli audiolesi, i portatori di handicap relativo alla facoltà di parlare, tutti i parenti in linea retta e in linea collaterale fino al terzo grado, gli affini e il coniuge del notaio e del testatore, e coloro i quali non sanno o non vogliono firmare.

La presenza dei testimoni nel testamento pubblico ha la funzione di garantire che il testatore abbia manifestato la volontà, che il notaio abbia riprodotto fedelmente per iscritto tale volonta e che il testatore, nell’esprimere le sue disposizioni testamentarie, non sia stato influenzato da nessuno e lo abbia fatto liberamente, senza nessuna costrizione.

Indice

1 Redazione del testamento pubblico
2 Vantaggi del testamento pubblico
3 Inconvenienti del testamento pubblico
4 Elementi necessari del testamento pubblico
5 Cosa fare alla morte del testatore

Redazione del testamento pubblico

Il testatore dichiara al notaio quali sono le sue disposizioni testamentarie e quest’ultimo deve provvedere a che vengano messe per iscritto.

Non è necessario, ovviamente, che l’atto sia redatto di proprio pugno dal notaio stesso. In nessun caso il notaio può modificare o completare le ultime volontà del testatore. Il notaio si deve limitare a fornire chiarimenti o spiegazioni sulle conseguenze pratiche e giuridiche delle disposizioni così come gli sono state esposte, oppure dare suggerimenti su come conseguire un certo risultato voluto dal testatore.

Una volta redatto il testo, il notaio ne dà lettura dinanzi al testatore e ai testimoni per il consenso finale. Di ciò va dato poi menzione nell’atto. Il documento deve essere firmato dal notaio, dal testatore e dai testimoni. Il testamento è ugualmente valido se il testatore non sa o non può firmare. In questo caso è sufficiente farne menzione nell’atto, precisando la natura dell’impedimento.

In relazione alla impossibilità di sottoscrivere l’atto, occorre fare delle precisazioni. Innanzitutto bisogna fare attenzione nel caso in cui il testatore sia privo della vista. In linea di principio, infatti, i non vedenti hanno la capacità di sottoscrivere gli atti che li riguardano [1]. Ai fini della validità del testamento pubblico, quindi, la dichiarazione del testatore non vedente di non poter firmare perché cieco, anche se riportata dal notaio rogante nell’atto, non è sufficiente. L’impossibilità di firmare del non vedente, infatti, deve essere verificata dal notaio, altrimenti il testamento è nullo per difetto di sottoscrizione [2].

In caso di testatore muto, sordo o sordomuto, invece, dovranno intervenire un interprete che comunicherà al notaio la volontà del testatore e quattro testimoni [3]. Se il testatore muto, sordo o sordomuto sa leggere e scrivere, deve leggere, ovviamente mentalmente, l’atto e scrivere che lo ha letto e lo ritiene conforme alla sua volontà. Se, invece, il testatore muto, sordo o sordomuto non sa leggere e scrivere, occorre che uno dei quattro testimoni conosca il linguaggio dei segni o che intervenga in atto di un secondo interprete.
Vantaggi del testamento pubblico

Come tutti gli atti pubblici, il testamento redatto davanti al notaio fa pubblica fede fino a querela di falso: ciò significa che il documento fa piena prova per tutto quello che il notaio attesta essere avvenuto in sua presenza nell’esercizio delle sue funzioni.

Un erede corre sempre il rischio di non poter provare la veridicità di un testamento; qualora il testamento sia redatto davanti ad un notaio, invece, il rischio non esiste praticamente più. Non solo, la forma pubblica assicura anche la conservazione dell’atto. Fino alla morte del testatore il notaio conserva il testamento in appositi fascicoli, e lo registra nel repertorio per gli atti di ultima volontà. Un’ulteriore copia dell’atto viene, poi, inviata all’archivio notarile. Infatti il notaio ha l’obbligo di presentare entro dieci giorni dalla sottoscrizione del testamento una copia autentica in busta chiusa con apposto il sigillo notarlire all’archivio distrettuale. La conservazione della copia conforme presso l’archivio notarile assicura che il testamento pubblico venga conservato anche in caso di morte, trasferimento o pensionamento del notaio che lo ha redatto.

Inoltre questa particolare forma di testamento, al contrario del testamento olografo, permette anche alle persone analfabete di fare testamento e così pure a tutte quelle che non sono in grado di scrivere a causa di una malattia o di una infermità.

Per leggere gli altri vantaggi, vai all’articolo “Testamento pubblico con il notaio: vantaggi e svantaggi”.

Per conoscere invece i vantaggi del testamento “fatto in casa”, leggi l’articolo “Si può redigere da soli il proprio testamento?”
Inconvenienti del testamento pubblico

Il testamento pubblico non è gratuito: devono infatti essere corrisposti degli onorari al notaio per l’opera prestata. Inoltre, se il notaio è tenuto alla discrezione, ossia al segreto professionale, lo stesso non vale per i testimoni. Niente impedisce, infatti, ai testimoni indicati di divulgare il contenuto del documento alle persone interessate.

Questo rischio può essere tuttavia eliminato usando una diversa forma di testamento, che è chiamata appunto “testamento segreto”.
Elementi necessari del testamento pubblico

Il testamento pubblico, per essere valido, deve contenere obbligatoriamente alcuni elementi. Affinché un testamento sia pubblico, infatti, occorrono innanzitutto l’intervento del notaio e la presenza dei testimoni. Nell’atto si deve poi obbligatoriamente costituire ed identificare il testatore e menzionare l’eventuale presenza dell’interprete nel caso in cui il testatore non possa esprimere la sua volontà direttamente al notaio per un impedimento (come nel caso di un testatore muto o sordomuto). Requisito essenziale, infatti, è proprio la dichiarazione di volontà orale fatta al notaio da parte del testatore, in presenza dei testimoni, con la quale egli manifesta la decisione di come disporre dei suoi beni dopo la sua morte. La volontà di disporre dei beni da parte del testatore deve essere necessariamente riportata dal notaio per iscritto. Altro requisito necessario è la lettura dell’atto al testatore e ai testimoni, oltre che all’eventuale interprete, da parte del notaio rogante. Inoltre, come per qualsiasi altro atto, è obbligatorio menzionare il luogo, la data e l’orario di chiusura del testamento. L’ultimo elemento necessario è la sottoscrizione dell’atto da parte del testatore, dei testimoni, dell’eventuale interprete e del notaio.

Però un testamento pubblico è da considerarsi nullo solo se privo di uno dei seguenti elementi: scrittura delle volontà del testatore, sottoscrizione del testatore o delle formalità richieste nel caso di inadempimento alla sottoscrizione, sottoscrizione del notaio. Mentre qualora fosse privo di qualcun altro degli elementi necessari sopra indicati, il testamento non è nullo bensì solo annullabile, pertanto produce gli effetti voluti dal testatore ma questi effetti potrebbero essere eliminati dal giudice chiamato a decidere su un’eventuale azione di nullità presentata da chiunque vi abbia interesse.

Non è necessario, invece, indicare i dati catastali degli immobili lasciati in eredità. Per la validità del testamento, infatti, è semplicemente necessario che i beni assegnati ai figli post mortem dal testatore siano identificabili senza possibilità di confusione. In effetti, al momento della morte del testatore i beni lasciati in eredità potrebbero avere degli identificativi catastali diversi da quelli che avevano al momento della redazione del testamento pubblico per intervenute variazioni catastali. È invece necessario che i dati catastali siano menzionati correttamente in sede di denuncia di successione e di trascrizione del testamento [4].
Cosa fare alla morte del testatore

Appena il notaio che ha ricevuto il testamento pubblico ha notizia della morte del testatore, deve comunicare l’esistenza del testamento stesso agli eredi e ai legatari di cui conosce la residenza o il domicilio. In seguito il testamento, che fino a qual momento era conservato nel repertorio degli atti di ultima volontà, viene trasferito nel repertorio degli atti tra vivi e diventa esecutivo.

Visto du: La legge per tutti

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