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La rescissione del contratto.

1 Febbraio 2019
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La rescissione del contratto.

Rescissione del contratto: cos’è e come funziona? Cosa sono la rescissione del contratto concluso in stato di pericolo e la rescissione per lesione?

Il contratto è un accordo tra le parti avente forza di legge: in pratica, se sottoscrivi un contratto con un’altra persona, sarai vincolato al contenuto pattuito come se fosse la legge stessa ad importelo. In realtà, questo principio risulta mitigato la maggior parte delle volte, soprattutto quando il contratto viene stipulato tra un professionista e un consumatore: in ipotesi del genere, è quasi sempre consentito il recesso anticipato, eventualmente dietro pagamento di una piccola penalità. La vincolatività del contratto è andata sempre più scemando a favore di negozi giuridici flessibili che meglio si adeguano ai tempi veloci e alle esigenze cangianti di oggi. Ad ogni buon conto, un contratto è pur sempre tale, e svincolarsi da esso è possibile solamente nei modi previsti dalla legge, oppure quando vi è l’accordo reciproco tra le parti. In realtà, si può venir meno agli impegni assunti con un regolamento contrattuale anche in un’altra ipotesi: quando l’accordo sia invalido. Ed infatti, se il contratto sottoscritto è viziato, cioè presenta dei difetti che la legge ritiene che possano inficiare la validità dell’intero negozio, allora si sarà legittimati ad impugnare lo stesso davanti al giudice e chiederne lo scioglimento. Le ipotesi di invalidità riconosciute dal nostro codice civile sono due: la nullità e l’annullabilità. La nullità è la forma di invalidità più grave, in quanto produce l’inefficacia del contratto sin dl momento in cui questo è stato concluso; in pratica, un contratto nullo è un contratto che non è mai esistito giuridicamente. Da qui derivano conseguenze importanti, quali la restituzione di ciò che è stato ricevuto sulla base di un accordo di tal fatta, ovvero la possibilità di far valere la nullità in qualsiasi tempo. L’annullabilità, invece, rappresenta una forma più blanda di invalidità: un contratto annullabile è pienamente efficace fino a quando non intervenga una sentenza del giudice ad accogliere la domanda di annullamento. In pratica, quindi, il contratto annullabile produce provvisoriamente effetti, ma questi possono essere successivamente eliminati con un provvedimento del giudice su domanda dei soggetti legittimati dalla legge, che sono sostanzialmente coloro che risultano essere lesi dalla violazione delle norme sull’annullabilità. Invalidità e inefficacia, quindi, non sono sinonimi perché, come appena detto, un contratto annullabile è invalido ma comunque efficace, almeno fino a quando l’annullabilità non sia dichiarata dal giudice su richiesta di chi ne ha interesse. Accanto a queste due forme tipiche di invalidità ne esiste una terza, piuttosto simile all’annullabilità ma differente da questa per presupposti e modalità: sto parlando della rescissione. La rescissione del contratto consente di invalidare il contratto che presenta un grave squilibrio tra le prestazioni. Anche il contratto rescindibile è provvisoriamente efficace fino a quando non interviene la decisione del giudice che pronuncia la rescissione. Se quanto detto sinora pensi possa esserti utile, oppure ti interessa perché sei un appassionato di diritto, ti consiglio di proseguire nella lettura: ti spiegherò cos’è e come funziona la rescissione del contratto.

Indice

1 Rescissione del contratto: cos’è?
2 Rescissione del contratto: presupposti
3 La rescissione del contratto concluso in stato di pericolo
4 La rescissione del contratto concluso in stato di bisogno
5 Rescissione per lesione: a quali contratti si applica?
6 Rescissione del contratto: quando si prescrive?
7 Come evitare la rescissione del contratto?

Rescissione del contratto: cos’è?

Iniziamo a vedere cos’è la rescissione del contratto. Come senz’altro saprai, le parti sono libere di determinarne il contenuto sulla base delle loro esigenze concrete: ciò significa che, nei limiti di quanto consentito dalla legge, i contraenti possono anche concludere un accordo che preveda prestazioni corrispettive nelle quali le prestazioni a cui sono tenuti non hanno un valore economico equivalente. In altre parole, è ben possibile che un contratto contempli uno squilibrio tra le prestazioni: ad esempio, una parte conferisce all’altra un’auto nuova in cambio di una usata di scarsissimo valore; oppure, un prezioso cimelio viene venduto per pochi spiccioli.

Fino a quando la sproporzione corrisponde ad una effettiva e libera volontà delle parti, allora non ci sono problemi; diverso è il discorso nel caso in cui la disparità sia dovuta all’approfittamento che un contraente ha fatto dell’altro. La rescissione del contratto interviene proprio in questi casi, cioè quando lo squilibrio contrattuale sia il frutto di un comportamento scorretto di una delle parti. In queste circostanze, la persona che ritiene di aver stipulato un contratto perché costrettovi dalle circostanze sfavorevoli, può invocare il giudice e chiedere la rescissione del contratto, cioè una sentenza che produce un duplice effetto:

liberatorio, in quanto le parti sono liberate dall’obbligo di eseguire le prestazioni eventualmente ancora dovute;
restitutorio, poiché i contraenti sono obbligati a restituire le prestazioni ricevute.

Rescissione del contratto: presupposti

Perché si possa chiedere la rescissione del contratto occorre:

che il contratto preveda uno squilibrio tra le prestazioni, nel senso che una è di gran lunga superiore (in termini di valore) rispetto all’altra;
che la disparità sia il frutto di una situazione di svantaggio in cui versava la parte debole, cioè quella che ha dovuto accettare, suo malgrado, le condizioni inique.

La legge prevede due ipotesi diverse di rescissione del contratto: la rescissione del contratto concluso in stato di pericolo e la rescissione del contratto per lesione (concluso in stato di bisogno). Analizziamole entrambe.
La rescissione del contratto concluso in stato di pericolo

Secondo il codice civile, il contratto con cui una parte ha assunto obbligazioni a condizioni inique, per la necessità, nota alla controparte, di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, può essere rescisso sulla domanda della parte che si è obbligata [1]. Si tratta della rescissione del contratto concluso in stato di pericolo, che consente di impugnare l’accordo davanti al giudice ogni volta che una parte si sia vista costretta ad accettare le condizioni contrattuali palesemente svantaggiose per evitare un grave pericolo alla propria o altrui persona. Ad esempio, pensa a chi noleggia un’imbarcazione ad una cifra spropositata perché ne ha assoluto bisogno per salvare suo figlio che sta annegando.

Perché si possa avere la rescissione del contratto concluso in stato di pericolo occorre che:

vi sia un pericolo attuale (cioè, ancora in corso) di un danno grave ad una persona (sono escluse, pertanto, cose o animali);
il pericolo sia noto alla controparte, il quale abbia approfittato delle circostanze;
il contenuto contrattuale sia iniquo, cioè obiettivamente ingiusto o sproporzionato.

Il codice civile specifica che il giudice, nel pronunciare la rescissione, può, secondo le circostanze, assegnare un equo compenso all’altra parte per l’opera prestata. In pratica, colui che ha tratto vantaggio dalla situazione in cui versava la controparte può avere diritto ad un piccolo indennizzo, in quanto ha comunque effettuato una prestazione.
La rescissione del contratto concluso in stato di bisogno

La rescissione del contratto concluso in stato di bisogno (o azione generale di rescissione per lesione) può essere chiesta al giudice ogni volta che la sproporzione tra le prestazioni sia dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l’altra abbia approfittato per trarne un vantaggio. L’azione, però, può essere esercitata solamente se la lesione eccede la meta del valore che la prestazione eseguita (o solamente promessa) dalla parte danneggiata aveva al momento della conclusione del contratto [2].

Facciamo un esempio: Tizio, avendo assoluta necessità di danaro per pagarsi le cure mediche, vende un prezioso dipinto del valore di centomila euro a soli cinquemila euro. In questa ipotesi, ricorrono i requisiti della rescissione del contratto per lesione in quanto Tizio ha letteralmente svenduto il dipinto, cedendolo per un ventesimo del valore reale.

Presupposti della rescissione del contratto concluso in stato di bisogno sono:

la situazione di bisogno in cui versa una delle parti, da intendersi come situazione, anche temporanea, di grave difficoltà economica;
la lesione, nel senso che la prestazione cui è tenuta la parte danneggiata deve avere un valore pari ad almeno due volte (per questo si parla di lesione ultra dimidium) il valore della controprestazione. Pensa all’esempio sopra riportato del dipinto prezioso, oppure a chi cede alla controparte una veicolo del valore di dodicimila euro a fronte della cessione di un altro del valore, però, di cinquemila euro. Ricorda che la sproporzione deve sussistere al momento della presentazione della domanda di rescissione del contratto al tribunale: se nel frattempo, infatti, una delle prestazioni dovesse aver subito una rivalutazione, avvicinandosi così al valore dell’altra, la lesione verrebbe meno e non sarebbe possibile fare alcunché;
l’approfittamento dello stato di bisogno. Nello specifico, occorre dimostrare che la controparte fosse a conoscenza dello stato di bisogno in cui versava l’altro contraente, e che di tale conoscenza egli si sia approfittato con lo scopo di trarne un vantaggio [3].

Rescissione per lesione: a quali contratti si applica?

La rescissione del contratto concluso in stato di bisogno (oppure rescissione del contratto per lesione) è suscettibile di essere applicato solamente ai contratti onerosi e a prestazioni corrispettive, cioè a quei contratti in cui le parti devono scambiarsi vicendevolmente qualcosa (un bene, una somma di danaro, ecc.).

La rescissione del contratto concluso in stato di bisogno non può applicarsi:

ai contratti a titolo gratuito e ai negozi unilaterali, in quanto manca la corrispettività delle prestazioni;
ai contratti aleatori, cioè a quelli che, per natura, si presentano rischiosi e, pertanto, sono facilmente soggetti a sproporzione tra le prestazioni: classico esempio di contratto aleatorio (il quale non potrà essere invalidato per rescissione) è l’assicurazione, negozio giuridico in cui, a fronte del pagamento periodico di un premio, l’impresa assicuratrice potrebbe anche non avere mai occasione di dover indennizzare il contraente.

Rescissione del contratto: quando si prescrive?

L’azione giudiziaria volta a far valere la rescissione del contratto si prescrive in un anno dalla data di conclusione del contratto: questo significa che, decorso più di un anno dalla stipula dell’accordo, non potrai più far nulla per riequilibrare le prestazioni. Se, però, il fatto posto a fondamento della domanda è un reato, si applica il termine di prescrizione previsto per il reato stesso [4]. Quanto appena detto significa che, se lo squilibrio contrattuale è dovuto ad un comportamento penalmente perseguibile dell’altro contraente (ad esempio, ad una minaccia, ad un’estorsione, ecc.), allora avrai tanto tempo per proporre la rescissione del contratto quanto è il termine di prescrizione del reato (in genere, non meno di sei anni).
Come evitare la rescissione del contratto?

Esiste un modo affinché il contraente che si è avvantaggiato delle condizioni contrattuali sproporzionate possa evitare la rescissione del contratto: si tratta dell’offerta volta a ricondurre ad equità l’accordo. In altre parole, se la parte si offre di riequilibrare il contratto, magari concedendo una prestazione maggiore all’altra, allora ogni azione di rescissione del contratto sarà neutralizzata [5].

Secondo parte della giurisprudenza [6], l’offerta di modificazione del contratto (cosiddetta reductio ad aequitatem) è applicabile sia nel caso di contratto stipulato in stato di bisogno che di contratto stipulato in stato di pericolo. L’offerta può essere proposta sia in sede in giudiziale, in ogni stato e grado del procedimento, che stragiudiziale.

Autore:Mariano Acquaviva

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