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Donazione del genitore: quali diritti hanno i figli?

1 Febbraio 2019
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Donazione del genitore: quali diritti hanno i figli?

Cos’è la quota di legittima e la disponibile; come funziona la collazione, la lesione di legittima e l’azione di restituzione. Il coniuge non è tenuto alla collazione delle donazioni di modico valore.

Se dovesse morire uno dei tuoi genitori e gran parte del suo patrimonio dovesse essere stato da lui stesso già donato in vita ad altri familiari, quali diritti potresti accampare? Se, ad esempio, tuo padre, prima di decedere, dovesse aver regalato gran parte dei suoi averi alla seconda moglie o ai tuoi fratelli ed a te, in conseguenza di tale “svuotamento” dell’eredità, dovesse rimanere ben poco, potresti fare qualcosa per rimettere tutto in discussione e farti quantomeno liquidare in denaro la tua parte? In altri termini in caso di donazione del genitore, quali diritti hanno i figli? La risposta a questo interessante quesito viene data dal diritto con alcuni concetti tecnici i cui nomi non lasciano facilmente intuire, a chi non è pratico del settore, cosa si nasconda dietro; si parla a riguardo di lesione di legittima, azione di riduzione, collazione, petizione ereditaria.

Di recente peraltro è intervenuta la Cassazione che, con una sentenza [1], ha spiegato che sorte fanno le donazioni di modico valore fatte dal defunto, prima di morire, in favore del coniuge e quali diritti possono su di esse rivendicare i figli.

Di tanto parleremo in questo articolo. Ti spiegheremo, con parole semplici ed esempi concreti, cos’è la collazione e come funziona, cosa significa lesione di legittima e quando si può intraprendere l’azione di riduzione. Il tutto per chiarirti quali diritti hanno i figli sulle donazioni fatte dal genitore. Ma procediamo con ordine.

Indice

1 Cos’è la legittima?
2 Cos’è la lesione di legittima?
3 Cos’è l’azione di riduzione?
4 Cos’è la collazione?
5 Cos’è la petizione di eredità

Cos’è la legittima?

Quando muore una persona, il suo patrimonio viene di norma diviso in base al testamento o, in mancanza, in base alle regole fissate dal codice civile. In entrambi i casi, i familiari più stretti hanno sempre diritto a una quota minima del patrimonio, anche a dispetto della diversa volontà del defunto. In particolare, il coniuge (marito o moglie che sia), i discendenti (figli e nipoti) e gli ascendenti (genitori e nonni) devono avere sempre una minima parte di eredità. Questi soggetti vengono detti legittimari. A quanto ammonti questa “minima parte” lo stabilisce la legge, fissando quelle che si chiamano “quote di legittima”.

Possiamo quindi dire che ognuno di noi, seppur voglia fare testamento, è obbligato per legge a disporre solo di una parte percentuale del proprio patrimonio (cosiddetta quota disponibile) mentre un’altra parte deve per forza lasciarla a tali familiari più stretti (cosiddetta quota di riserva o legittima o quota indisponibile).
Cos’è la lesione di legittima?

Se un genitore volesse favorire un parente piuttosto che un altro o un amico piuttosto che un familiare potrebbe, prima di morire, fargli una grossa donazione svuotando così il proprio patrimonio e comprimendo, di fatto, le quote di legittima che dovrebbero invece andare al coniuge, discendenti o ascendenti ossia ai legittimari. Ad esempio, immaginiamo che un padre, grato alla figlia per essersi presa cura di lui negli ultimi anni, prima di passare a miglior vita vada dal notaio e le doni la sua unica casa; in tale ipotesi cosa potrebbe fare il fratello a cui non è rimasta neanche la quota di legittima? Un comportamento del genere è di certo fraudolento e, quindi, contrario alla legge. Così, il codice civile – pur non configurando tale ipotesi come reato, ma come semplice illecito civile – stabilisce una tutela per l’erede spogliato della sua quota di legittima: lamentando la lesione di legittima egli potrebbe citare il donatario in tribunale e chiedere la cosiddetta azione di riduzione. Di cosa si tratta?
Cos’è l’azione di riduzione?

Quando il defunto ha violato, durante la propria vita o con il proprio testamento, la quota di legittima dei familiari più stretti (appunto coniuge, discendenti o ascendenti), si ha una lesione di legittima. In tal caso, gli eredi che hanno subito un pregiudizio da tale situazione possono intraprendere la cosiddetta azione di riduzione [2].

Lo scopo di tale causa è far dichiarare invalide le donazioni e le disposizioni testamentarie che hanno prodotto la lesione stessa.

In verità, l’azione non è rivolta a ottenere determinati beni ma il corrispondente valore economico. In buona sostanza l’intangibilità della quota di legittima consente al legittimario di ottenere un dato valore del patrimonio e non una specifica composizione della sua quota.

L’azione di riduzione si compone di tre momenti essenziali:

l’azione di riduzione in senso stretto: è diretta a far dichiarare inefficaci (in tutto o in parte) le donazioni o i lasciti testamentari che hanno leso l’altrui legittima ossia che sono state superiori rispetto alla cosiddetta “quota disponibile” andando ad intaccare le quote di “legittima”;
l’azione di restituzione contro i beneficiari di tali atti: una volta dichiarate inefficaci le donazioni e le disposizioni testamentarie, si passa a far recuperare ai legittimari quanto ancora presente nel patrimonio dei soggetti beneficiari;
l’azione di restituzione contro eventuali acquirenti: se, nel frattempo, uno dei legittimari ha venduto o donato i beni ottenuti dal defunto, con tale azione si acquisiscono tali beni nell’eredità e, una volta recuperati, vengono divisi equamente tra i legittimari.

Cos’è la collazione?

Per verificare se c’è stata una lesione della legittima, ossia se il defunto ha, in vita, con atti di donazione ceduto a soggetti non legittimari ben più della quota disponibile del suo patrimonio è bene andare a ricostruire l’insieme delle donazioni da lui effettuate in precedenza. Questa operazione di calcolo si chiama collazione. In pratica la collazione è il conferimento nell’asse ereditario di tutte le liberalità ricevute in vita dal defunto.

Sono tenuti a collazione, salvo che ne siano dispensati, il coniuge ed i discendenti legittimi e naturali del de cuius, che siano coeredi, che abbiano cioè accettato l’eredità. In sostanza, la collazione rimuove la disparità di trattamento che le donazioni creerebbero tra i coeredi, coniuge e discendenti, se e in quanto non risulti una diversa volontà del defunto: il suo fondamento consisterebbe nel ritenere che le donazioni fatte agli eredi necessari costituiscano un’anticipazione dell’eredità.

La collazione di un bene immobile, a scelta di chi conferisce, si fa in due modi:

o col rendere il bene in natura, ossia restituendolo in modo che venga diviso (o venduto con spartizione del ricavato);
o con l’imputarne il valore alla porzione del soggetto obbligato alla collazione (con riguardo al valore dell’immobile al tempo dell’aperta successione). Il che significa che bisognerà liquidarne parte del valore al legittimario.

Se la donazione ha avuto ad oggetto beni mobili (oggetti preziosi, oro, arredi, quadri, ecc.), la collazione si fa solo per imputazione, sulla base del valore che detti beni avevano al tempo dell’aperta successione.

Se si tratta di cose delle quali non si può far uso senza consumarle, e il donatario le ha già consumate, si determina il valore che avrebbero avuto secondo il prezzo corrente al tempo dell’aperta successione.

Se si tratta di cose che con l’uso si deteriorano, il loro valore al tempo dell’aperta successione è stabilito con riguardo allo stato in cui si trovano.

La collazione ha per oggetto tutto ciò che il defunto ha donato per donazione diretta o indiretta.

Sono soggette a collazione anche le donazioni di modico valore, quelle cioè che si fanno senza bisogno del notaio perché il valore del bene o del denaro è scarso rispetto alle possibilità economiche del donante. Quindi, se un padre ha donato a un figlio 500 euro oppure un’auto deprezzata, tale donazione rientra nell’elenco dei beni soggetti a collazione nonostante il modico valore. C’è una sola eccezione: la donazione di modico valore fatta al coniuge. In questo caso – come argomentato dalla Cassazione nella sentenza richiamata in apertura e come altresì precisato dal codice civile [3] – la donazione non è soggetta a collazione. Tale eccezione ha lo scopo di impedire che i figli interferiscano sulle donazioni di modico valore effettuate in vita dal defunto al coniuge. Il coniuge superstite, quindi, può sottrarsi alla collazione di donazioni di modico valore.
Cos’è la petizione di eredità

La petizione di eredità non ha nulla a che vedere con le azioni contro la lesione di legittima. L’ipotesi che invece mira a tutelare è quella in cui un soggetto non erede possegga alcuni beni dell’eredità e non voglia restituirli ai legittimi eredi. In tal caso l’erede può rivolgersi al tribunale e, previo accertamento della sua qualità di erede, agisce contro chiunque possieda tutti o parte dei beni ereditati onde ottenerne la restituzione [4].

Ad agire può essere naturalmente solo chi ha già accettato l’eredità. L’azione di rivolge contro chiunque crede di vantare diritti sull’eredità che invece non gli appartengono.

Visto su : La legge per tutti

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